n.77 del 20.03.2020 (Parte Seconda)

Misure organizzative servizio sanitario regionale per fronteggiare l'emergenza COVID-19.

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI SOGGETTO ATTUATORE

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 112/1998 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- la Legge regionale 12 maggio 1994, n. 19, recante Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;

- la Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 recante “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale”;

- la L.R. n. 13/2015 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii.;

Richiamate:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed è stato previsto, per l’attuazione dei primi interventi, uno stanziamento di 5 milioni di Euro a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del D.lgs. n. 1/2018;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale viene disposto che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile debba assicurare il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 633 del 12 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 638 del 22 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”

- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 576 del 23 febbraio 2020 che nomina, quale Soggetto attuatore per la Regione Emilia-Romagna, il Presidente della Regione medesima;

- il decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 concernente disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il decreto - legge 9 marzo 2020, n. 14 recante "Misure urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;

- il decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19";

Richiamato in particolare l’art. 1 del decreto n. 576/2020 che nomina il Presidente della Regione Emilia-Romagna quale Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture regionali competenti nei settori della Protezione Civile e della Sanità, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Precisato che il Soggetto attuatore è chiamato ad operare sulla base di specifiche direttive impartite dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, dell’OCDPC 630/2020;

Rilevato che il Soggetto attuatore può avvalersi delle deroghe di cui all’art. 3 dell’OCDPC 630/2020 e ss.mm.ii., allo scopo di assicurare una tempestiva conclusione dei procedimenti;

Dato atto che:

- il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. N. COVID/8948 del 24 febbraio 2020, in esecuzione della OCDPC630/2020 ha chiesto alle Regioni e alle Province autonome di trasmettere la quantificazione dei fabbisogni e la stima dei costi relativi da far valere sui fondi emergenziali nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 allo scopo di ottenere la preventiva autorizzazione;

Dato atto, altresì, che l’OCDPC 639/2020 ha:

- previsto che le Regioni possano acquistare direttamente i dispositivi di protezione individuale (DPI) e che gli ordini di acquisto, emessi dal Dipartimento della Protezione Civile o dalle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, della medesima OCDPC n. 639/2020, tra le quali si annoverano le Regioni, hanno priorità assoluta rispetto ad ogni altro ordine già emesso;

- autorizzato l’apertura di un’apposita contabilità speciale, intestata ai Soggetti attuatori per far fronte agli oneri finanziari necessari per gestire l’emergenza di cui trattasi, stante l’onere di rendicontazione di cui all’art. 27, comma 4, del D.lgs. n. 1/2018;

Rilevata la necessità di adottare specifiche misure organizzative che consentano di agevolare la realizzazione di lavori, il tempestivo approvvigionamento dei beni e servizi ritenuti di prima necessità utili al contrasto dell’attuale emergenza epidemiologica nonché alla continuità ed all’ampliamento dei servizi di assistenza sanitaria;

Considerato che le Aziende sanitarie e IRCCS regionali sono gli Enti il cui fine istituzionale è la tutela della salute e che assicurano alla popolazione di riferimento l'accesso ai servizi e alle prestazioni sanitarie;

Ritenuto, pertanto, con il presente atto, di individuare le Aziende sanitarie e gli IRCCS regionali quali strutture operative per le acquisizioni di beni e servizi nonché per il ripristino, il potenziamento e la realizzazione tramite gli opportuni lavori di infrastrutture, che rientrano negli ambiti di competenza delle stesse, volte a far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19 in corso;

Valutato opportuno che la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare garantisca forme di coordinamento e di razionalizzazione degli acquisti e dei lavori, in coerenza alla rilevazione periodica dei fabbisogni di prestazioni sanitarie, nonché di adeguamento e sviluppo delle infrastrutture e tecnologie biomediche, espressi dai medesimi Enti sanitari per fronteggiare l’attuale emergenza epidemiologica, anche attraverso la valorizzazione delle competenze di aggregazione e razionalizzazione delle forniture, servizi e lavori;

Visto il D. Lgs. n. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Dato atto dei pareri allegati;

DECRETA

1. di avvalersi delle Aziende sanitarie e IRCCS regionali per l’acquisizione dei beni e servizi e la realizzazione di lavori che rientrano negli ambiti di competenza delle stesse, in quanto necessari per far fronte all’emergenza epidemiologica da
COVID-19;

2. di stabilire che i Direttori Generali/Commissari Straordinari delle Aziende sanitarie e IRCCS regionali, in qualità di Legali Rappresentanti, adottano gli atti necessari per la realizzazione di lavori e acquisizione di beni/servizi di cui al punto precedente, stipulando anche i relativi contratti;

3. di autorizzare i Direttori Generali/Commissari Straordinari delle Aziende sanitarie e IRCCS regionali a far valere il diritto di prelazione, rispetto agli ordini emessi da altre Amministrazioni/soggetti privati, espressamente previsto dall’art. 1, comma 1, OCDPC639/2020 e, in generale, per le attività di cui al punto 1), ad avvalersi motivatamente delle deroghe previste dall’3 OCDPC 630/2020 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario;

4. di dare atto che la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare garantisce forme di coordinamento e di razionalizzazione degli acquisti e dei lavori, in coerenza alla rilevazione periodica dei fabbisogni di prestazioni sanitarie nonché di adeguamento e sviluppo delle infrastrutture e tecnologie biomediche, espressi dai medesimi Enti sanitari per fronteggiare l’attuale emergenza epidemiologica, anche attraverso la valorizzazione delle competenze di aggregazione e razionalizzazione delle forniture, servizi e lavori;

5. di stabilire che, nelle more dell’apertura della contabilità speciale prevista dall’art. 3 dell’OCDPC 639/2020, gli oneri finanziari, relativi alle acquisizioni di cui al punto 1), debbano essere assunti dalle Aziende sanitarie e IRCCS regionali sul proprio bilancio, fatto salvo il rimborso a valere sulla contabilità speciale medesima, previa rendicontazione ai sensi dell’art. 27, del D.lgs. n. 1/2018;

6. di dare atto, infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alla pubblicazione ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Il Presidente

Stefano Bonaccini

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